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Il codice in materia di protezione dei dati personali è un decreto legislativo (atto avente forza di legge) della Repubblica Italiana emanato il 30 giugno 2003, al n. 196 e noto comunemente anche come «Testo unico sulla privacy». Sull’applicazione della normativa vigila l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, istituita sin dalla L. 675/1996, poi confermata anche dal Testo Unico del 2003.
Il D.Lgs 196/2003 abroga la precedente legge 675/96. Di fatto tutte le norme precedenti al 2003 sono state inglobate in quello che ora conosciamo come “Testo Unico sulla privacy”, entrato in vigore il 1º gennaio 2004. Nel 2011 e nel 2012 alcuni decreti, poi convertiti in legge, hanno emendato il testo unico 196, in particolare abolendo alcuni passaggi burocratici (tipo il DPS) oppure le regole per le informazioni sensibili fornite spontaneamente mediante il proprio CV.
Il Testo Unico sulla Privacy prevede attualmente illeciti penali, violazioni amministrative e responsabilità civile per danni.
Per evitare le sanzioni, che inseriamo qui sotto, sia penali che amministrative lo studio è nelle condizioni di darvi assistenza in merito, contattateci a questa mail e riceverete informazioni in merito.
Gli illeciti penali Trattamento illecito di dati (Art. 167 Codice privacy). Punizione, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (Art. 168 Codice privacy). Punizione con la reclusione da sei mesi a tre anni. Misure di sicurezza (Art. 169 Codice privacy). Punizione con l’arresto sino a due anni. Inoltre, se l’autore del reato riesce con un ravedimento,dovrà pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato.
Inosservanza di provvedimenti del Garante (Art. 170 Codice privacy). Punizione con la reclusione da tre mesi a due anni.
Le violazioni amministrative Omessa o inidonea informativa all’interessato (Art.161 Codice privacy). Sanzioni da 6.000 Euro a 36.000 Euro.
Omessa o incompleta notificazione (Art. 163 Codice privacy). Sanzioni da 20.000 Euro a 120.000 Euro. Omessa informazione o esibizione al Garante (Art. 164 Codice privacy). Sanzioni da 10.000 Euro a 60.000 Euro. Cessione illecita di dati (“Altre fattispecie”, Art. 162 Codice privacy). La cessione dei dati in violazione della normativa sul trattamento di dati personali è punita con la sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 Euro. Violazione misure di sicurezza o trattamento illecito di dati (“Altre fattispecie”, art. 162 Codice privacy). Sanzioni da 10.000 Euro a 120.000 Euro. Violazioni dell’art. 132, comma 1 e 2 (art. 162-bis Codice privacy). Sanzioni da 10.000 a 50.000 Euro. Pubblicazione della sentenza (“Pene accessorie”, Art. 172 Codice privacy). La condanna per uno dei delitti previsti dal Codice importa la pubblicazione della sentenza. Tutte le sanzioni amministrative possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore. (art. 164-bis Codice privacy).
La responsabilità civile per danni Danni cagionati per effetto del trattamento (Art. 15 Codice privacy). Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. E’ risarcibile anche il danno non patrimoniale.
Il 25 gennaio 2012, la Commissione Europea ha approvato la proposta di un regolamento sulla protezione dei dati personali, che andrebbe a sostituire, una volta definitivamente approvato, la direttiva 95/46/CE in tutti e 27 stati membri dell’Unione Europea, e in Italia andrà quindi a prendere il posto del Dlgs 196/2003.
Fonti delle sanzioni:Andip
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