L'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 e l' Accordo Stato Regioni 21/12/2011 consente al Datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (*DL RSPP) se ha frequentato gli specifici corsi di formazione riferiti a tre differenti livelli di rischio aziendale, in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte:
- basso rischio (16 ore di corso)
- medio rischio (32 ore di corso)
- alto rischio (48 ore di corso)
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori
(*) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.